Art. 19

Divieto di esercitare l’attività

In vigore dal 4 lug 2012
Divieto di esercitare l’attività 1.   Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione. Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali.
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