Art. 20

Ispezioni

In vigore dal 4 lug 2012
Ispezioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni. 2.   Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che: a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito; c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; d) le informazioni di cui all' siano rese pubbliche. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato. Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi: a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione; c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'; e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4; g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6; h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione. 4.   Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti. L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati. 5.   La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti: a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati; b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione. 6.   Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità. 7.   Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione. 8.   Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi. 9.   Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate. 10.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione. 11.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
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