Art. 12
Piani di emergenza
In vigore dal 4 lug 2012
Piani di emergenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:
a)
il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;
b)
il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consentano di elaborare il piano di emergenza esterno;
c)
le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al di fuori dello stabilimento, entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi della lettera b).
2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:
a)
per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose;
b)
per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1o giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate;
c)
per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.
3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
a)
controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni;
b)
mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
c)
informare adeguatamente la popolazione e i servizi o le autorità locali competenti;
d)
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in modo sostanziale.
6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, a intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo a un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.
8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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