Art. 8

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

In vigore dal 4 lug 2012
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione. 2.   La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito: a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate. 4.   Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente. 5.   La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.
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