Art. 7
Notifica
In vigore dal 4 lug 2012
Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:
a)
il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b)
la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c)
il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d)
le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti;
e)
la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f)
l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
g)
l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a)
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b)
per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:
a)
aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,
b)
modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti,
c)
chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o
d)
modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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