Art. 5

Obblighi generali del gestore

In vigore dal 4 lug 2012
Obblighi generali del gestore 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all', in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all', di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.
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