Art. 16

Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a: a) informare l'autorità competente; b) comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza: i) le circostanze dell'incidente; ii) le sostanze pericolose presenti; iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni; iv) le misure di emergenza adottate; c) informare l'autorità competente sulle misure previste per: i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine, ii) evitare che esso si ripeta; d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
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