Art. 16
Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante
In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante
Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
a)
informare l'autorità competente;
b)
comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:
i)
le circostanze dell'incidente;
ii)
le sostanze pericolose presenti;
iii)
i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente e sui beni;
iv)
le misure di emergenza adottate;
c)
informare l'autorità competente sulle misure previste per:
i)
limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
ii)
evitare che esso si ripeta;
d)
aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:18:oj#art-16