Art. 84

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938

In vigore dal 13 giu 2024
Modifica del regolamento (UE) 2017/1938 Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Il presente regolamento stabilisce anche meccanismi di trasparenza che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione.» ; 2) l' è così modificato: a) il punto 1) è soppresso; b) è aggiunto il punto seguente: «32) “gas”, il gas naturale ai sensi dell', punto 1, della direttiva (UE) 2024/1788 (*1). (*1)  Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).»;" 3) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 1o novembre 2026 l'ENTSOG procede a una simulazione a livello dell'Unione di scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'infrastruttura del gas, compresi scenari di interruzione prolungata di un'unica fonte di approvvigionamento. La simulazione comprende l'individuazione e la valutazione di corridoi di approvvigionamento di gas di emergenza e individua inoltre gli Stati membri che possono contrastare i rischi individuati, anche in relazione allo stoccaggio del gas e al GNL, come pure scenari che prendono in esame l'impatto di una riduzione della domanda di gas mediante misure di risparmio energetico e di efficienza energetica. Gli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura e la metodologia per la simulazione sono definiti dall'ENTSOG in cooperazione con il GCG. L'ENTSOG assicura un livello di trasparenza adeguato e l'accesso alle ipotesi di modellizzazione utilizzate nei suoi scenari. La simulazione degli scenari di interruzione dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'Unione è ripetuta ogni quattro anni, fino a quando le circostanze giustificano aggiornamenti più frequenti.» ; b) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella misura in cui possano comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti, incluso l'accumulo delle capacità di stoccaggio, o una violazione del diritto dell'Unione;» ; 4) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il capitolo o i capitoli regionali contengono misure transfrontaliere adeguate ed efficaci, anche in relazione allo stoccaggio del gas e al GNL, soggette ad accordo tra gli Stati membri di uno stesso o di diversi gruppi di rischio che attuano le misure e che sono interessati dalla misura sulla base della simulazione di cui all', paragrafo 1, e della valutazione comune del rischio.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Misure relative alla cibersicurezza 1.   Nell'elaborare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza, gli Stati membri prendono in considerazione le misure appropriate in materia di cibersicurezza. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all' per integrare il presente regolamento stabilendo le norme specifiche per il settore del gas concernenti gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi. 3.   Ai fini dell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione collabora strettamente con l'Agenzia, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), l'ENTSOG e un numero limitato delle principali parti interessate, nonché soggetti con competenze in materia di cibersicurezza, nell'ambito del proprio mandato, quali i centri operativi di sicurezza (SOC) pertinenti per i soggetti regolamentati e i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), di cui all' della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*2)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).»;" 6) l', paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica, di impedire l'accumulo di capacità, di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas, le fonti di approvvigionamento di gas e l'utilizzo regionale delle capacità esistenti di stoccaggio e GNL, per preservare il più possibile l'approvvigionamento di gas a tutti i clienti;» ; b) è aggiunta la seguente lettera: «l) informazioni riguardanti le misure relative alla cibersicurezza, di cui all'articolo 8 bis.» ; 7) all' è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   In deroga all', paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 6 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), e all', paragrafo 1, lettera l), gli Stati membri possono decidere, in via eccezionale, di adottare misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti, in particolare quando è stato dichiarato uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o è stata dichiarata un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'. Tali misure temporanee sono limitate al consumo non essenziale di gas e tengono conto degli elementi seguenti: a) l'impatto di un'interruzione delle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società; b) i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società; c) i potenziali danni duraturi agli impianti industriali; d) le possibilità di riduzione del consumo e di sostituzione dei prodotti nell'Unione. Tali misure eccezionali possono essere adottate solo dopo che le autorità competenti hanno provveduto a valutare le condizioni per determinare tali volumi non essenziali di gas. Per effetto delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, è evitata la riduzione del consumo non essenziale di gas dei clienti vulnerabili, quali definiti dagli Stati membri a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788.» ; 8) all', paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione, lo Stato membro o l'autorità competente modifica l'azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può, entro tre giorni da quando è stata informata, modificare o ritirare la richiesta o convocare lo Stato membro o l'autorità competente e, se la Commissione lo ritiene necessario, il GCG, per esaminare la questione. La Commissione espone nei particolari le ragioni della richiesta di modificare l'azione. Lo Stato membro o l'autorità competente modifica la propria azione o adotta misure per garantire la conformità al paragrafo 5, nella misura in cui ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e della sicurezza per l'integrità del sistema del gas. Lo Stato membro o l'autorità competente comunica alla Commissione le misure adottate.» ; 9) l' è così modificato: a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Una misura di solidarietà è presa in considerazione come ultima istanza e si applica a condizione che lo Stato membro richiedente: a) abbia dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'; b) non sia stato in grado di coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà nonostante l'applicazione della misura di cui all', paragrafo 3 o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti in conformità dell', paragrafo 7 bis, i volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà; c) abbia esaurito tutte le misure di mercato (“misure volontarie”), tutte le misure non di mercato (“misure obbligatorie”) e le altre misure previste dal suo piano di emergenza; d) abbia notificato alla Commissione e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri con i quali è connesso direttamente o, a norma del paragrafo 2, tramite un paese terzo, una richiesta esplicita corredata di una descrizione delle misure attuate di cui alla lettera c) del presente paragrafo. 3 bis.   Gli Stati membri che sono tenuti a prestare solidarietà a norma del paragrafo 1 hanno il diritto di dedurre dall'offerta di solidarietà gli approvvigionamenti destinati ai loro clienti protetti nel quadro della solidarietà o, qualora uno Stato membro abbia adottato misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti conformemente all', paragrafo 7 bis, gli approvvigionamento dei volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà. 4.   Gli Stati membri che ricevono una richiesta di solidarietà presentano offerte sulla base di misure volontarie sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile prima di ricorrere a misure non di mercato. Qualora le misure di mercato si rivelino insufficienti per lo Stato membro che presta solidarietà per sopperire alla carenza di approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente, lo Stato membro che presta solidarietà può introdurre misure non di mercato al fine di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   Se più di uno Stato membro può prestare solidarietà a uno Stato membro richiedente, quest'ultimo, previa consultazione di tutti gli Stati membri a cui è stato richiesto di prestare solidarietà, cerca l'offerta più vantaggiosa sulla base dei costi, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Laddove le offerte basate sul mercato disponibili si rivelino insufficienti a coprire la carenza nell'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente o, qualora lo Stato membro richiedente abbia adottato misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti a norma dell', paragrafo 7 bis, la carenza nell'approvvigionamento dei volumi essenziali di consumo di gas per i suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, allo Stato membro a cui è chiesto di prestare solidarietà è fatto obbligo di attivare misure non di mercato.» ; b) il paragrafo 8 è così modificato: i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La solidarietà a norma del presente regolamento è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro che chiede solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Se due Stati membri hanno concordato le necessarie modalità tecniche e giuridiche a norma del paragrafo 10 (“accordo di solidarietà”), tale equa compensazione copre come minimo:» ; ii) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «L'equa compensazione a norma del primo e del secondo comma comprende, tra l'altro, tutti i costi ragionevoli che lo Stato membro che presta solidarietà sostiene sulla base dell'obbligo di versare una compensazione in virtù dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali applicabili nell'attuazione del presente articolo, come pure gli altri costi ragionevoli legati al pagamento della compensazione conformemente alle norme nazionali in materia di compensazione. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in particolare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10, per l'applicazione del primo, del secondo e del terzo comma del presente paragrafo. Tali misure possono prevedere le modalità pratiche del versamento tempestivo.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «8 bis.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10 mediante un accordo di solidarietà, la fornitura di gas in caso di emergenza in forza dell'obbligo sancito al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni di cui al presente paragrafo. La compensazione per la misura di solidarietà non supera i costi ragionevoli. Salvo diverso accordo tra lo Stato membro che chiede solidarietà e quello che la presta, la compensazione comprende: a) il prezzo per il gas nello Stato membro che presta solidarietà; b) le spese di stoccaggio e trasporto; c) le spese di contenzioso per i relativi procedimenti giudiziari o arbitrali che coinvolgono lo Stato membro che presta solidarietà; d) altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, quali il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla riduzione obbligatoria del carico fisso dei clienti in relazione alla prestazione di solidarietà. A meno che lo Stato membro che chiede solidarietà e lo Stato membro che presta solidarietà non concordino diversamente, il prezzo del gas fornito allo Stato membro che chiede solidarietà corrisponde al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro che presta solidarietà nel giorno precedente la richiesta di solidarietà, o al corrispondente prezzo di mercato del giorno prima presso la borsa accessibile più vicina, il punto di scambio virtuale accessibile più vicino o presso un hub concordato nel giorno precedente la richiesta di solidarietà. La compensazione per i volumi di gas forniti nel contesto di una richiesta di solidarietà è versata direttamente dallo Stato membro che chiede solidarietà allo Stato membro che presta solidarietà o al soggetto indicato da entrambi gli Stati membri nella risposta alla richiesta di solidarietà e nella conferma di ricezione della risposta e del volume accettato. Lo Stato membro cui è rivolta la richiesta di solidarietà dà attuazione alla misura di solidarietà quanto prima e comunque entro il termine di consegna indicato per la richiesta. Lo Stato membro può rifiutarsi di prestare solidarietà allo Stato membro richiedente a condizione di poter dimostrare che: a) non dispone di gas sufficiente per i volumi da fornire ai clienti protetti nel quadro della solidarietà; o b) non ha a disposizione una capacità di interconnessione sufficiente, come previsto all', paragrafo 7, o i flussi di gas che attraversano un paese terzo sono limitati. Tale rifiuto è strettamente limitato ai volumi di gas interessati da una o entrambe le limitazioni di cui al quarto comma. Oltre alle norme standard di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono concordare le modalità tecniche e il coordinamento della prestazione di solidarietà. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni vigenti per il funzionamento sicuro e affidabile del sistema del gas. 8 ter.   Se due Stati membri non hanno concordato le necessarie modalità tecniche, giuridiche e finanziarie a norma del paragrafo 10 mediante un accordo di solidarietà, lo Stato membro che chiede l'applicazione delle misure di solidarietà presenta un'apposita richiesta a un altro Stato membro, specificando come minimo le informazioni seguenti: a) i dati di contatto dell'autorità competente dello Stato membro; b) se del caso, i dati di contatto dei pertinenti gestori del sistema di trasporto dello Stato membro; c) se del caso, i dati di contatto di terzi che agiscono per conto dello Stato membro; d) il periodo di consegna, comprese le tempistiche della prima consegna possibile e la durata prevista delle consegne; e) i punti di consegna e di interconnessione; f) il volume di gas in kWh per ciascun punto di interconnessione; g) la qualità del gas. La richiesta di solidarietà è inviata contestualmente agli Stati membri potenzialmente in grado di prestare solidarietà, alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell', paragrafo 1, lettera g). Lo Stato membro che riceve la richiesta di solidarietà invia una risposta in cui precisa i dati di contatto di cui al primo comma, lettere a), b) e c), e il volume e la qualità che è in grado di fornire ai punti di interconnessione con le tempistiche richieste di cui al primo comma, lettere da d) a g). Se il volume che può essere fornito attraverso misure volontarie è insufficiente, la risposta contiene l'indicazione del volume risultante da eventuali riduzioni, dallo svincolo di scorte strategiche o dall'applicazione di altre misure. La richiesta di solidarietà è presentata almeno 48 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. La risposta alla richiesta di solidarietà è fornita entro 18 ore. La conferma del volume accettato dallo Stato membro che chiede solidarietà è fornita entro sei ore dal ricevimento dell'offerta di solidarietà e come minimo 24 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. La richiesta può essere presentata per uno o più giorni e la risposta si attiene alla medesima durata. Se più Stati membri prestano solidarietà e con uno o più di essi sono in vigore accordi bilaterali di solidarietà, per gli Stati membri che li hanno conclusi valgono tali accordi. Le norme standard di cui al presente paragrafo sono applicabili solo in relazione agli altri Stati membri che prestano solidarietà. La Commissione può agevolare l'attuazione della solidarietà, in particolare predisponendo un modello accessibile su una piattaforma online sicura che consenta la trasmissione in tempo reale di richieste e offerte. 8 quater.   Nel caso in cui sia adottata una misura di solidarietà in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'importo finale dell'equa compensazione che è stata versata allo Stato membro richiedente è soggetto al controllo ex-post dell'autorità di regolazione nazionale dello Stato membro che presta solidarietà e di quella dello Stato membro richiedente, entro tre mesi dalla fine dell'emergenza. Qualora non abbiano raggiunto un accordo sul calcolo dell'importo finale dell'equa compensazione, le autorità di regolazione nazionali ne informano senza ritardo le autorità competenti, la Commissione e l'Agenzia. In tal caso, o su richiesta congiunta delle autorità di regolazione nazionali, l'Agenzia calcola il livello adeguato dell'equa compensazione per i costi indiretti sostenuti a seguito della prestazione di solidarietà e fornisce un parere oggettivo entro tre mesi dalla data in cui l'Agenzia è stata interpellata. Prima di fornire tale parere oggettivo, l'Agenzia consulta le autorità di regolazione nazionali e le autorità competenti. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo supplementare di due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Lo Stato membro richiedente è consultato e formula un parere sulla conclusione del controllo ex-post. Previa consultazione dello Stato membro richiedente, l'autorità che esercita il controllo ex-post può richiedere una rettifica dell'importo della compensazione, tenendo conto del parere dello Stato membro richiedente. Le conclusioni di tale controllo ex-post sono trasmesse alla Commissione, che le prende in considerazione nella propria relazione sull'emergenza a norma dell', paragrafo 3.» ; d) i paragrafi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «10.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la fornitura di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente a norma dei paragrafi 1 e 2 e si adoperano per concordare le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie. Tali modalità tecniche, giuridiche e finanziarie sono concordate tra gli Stati membri connessi direttamente o tramite un paese terzo, conformemente al paragrafo 2, e sono descritte nei rispettivi piani di emergenza. Tali modalità possono contemplare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la sicurezza operativa delle reti; b) i prezzi del gas da applicare e la metodologia per la loro fissazione, tenendo conto dell'impatto sul funzionamento del mercato; c) l'uso delle interconnessioni, compresa la capacità bidirezionale e lo stoccaggio sotterraneo del gas; d) i volumi di gas o la metodologia per la loro fissazione; e) le categorie di costi che dovranno essere oggetto di un'equa e tempestiva compensazione, compresi eventualmente i danni dovuti a una riduzione dell'attività industriale; f) un'indicazione del metodo con cui si potrebbe calcolare l'equa compensazione. Le modalità finanziarie concordate tra gli Stati membri prima della richiesta di solidarietà contengono disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà come pure un impegno a versare tale compensazione. I meccanismi di compensazione forniscono incentivi a partecipare a soluzioni di mercato, come le aste e i meccanismi di risposta alla domanda. Essi non creano incentivi perversi, ad esempio nella forma di condizioni finanziarie, affinché i partecipanti al mercato posticipino la loro azione fino all'applicazione di misure non di mercato. Tutti i meccanismi di compensazione, o almeno una loro sintesi, sono inclusi nei piani di emergenza. Qualora emergano nuovi costi significativi e ragionevoli da includere nell'equa compensazione a seguito di un procedimento giudiziario a norma del paragrafo 8, secondo comma, lettera c), dopo la conclusione del controllo ex-post, lo Stato membro fornitore ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente. Le autorità di regolazione nazionali e, se del caso, l'Agenzia effettuano un nuovo controllo ex-post a norma del paragrafo 8 quater. L'esito di tale nuovo controllo ex-post lascia impregiudicato l'obbligo in capo a uno Stato membro fornitore di risarcire i danni ai clienti conformemente al diritto nazionale come pure il loro diritto di ricevere un'equa compensazione. 11.   Finché uno Stato membro è in grado di soddisfare con la propria produzione il consumo di gas dei suoi clienti protetti nel quadro della solidarietà, non si ritiene necessario che esso definisca modalità tecniche, giuridiche e finanziarie con gli Stati membri con cui è connesso direttamente o tramite un paese terzo, conformemente al paragrafo 2, ai fini della ricezione di solidarietà. Ciò non pregiudica l'obbligo in capo allo Stato membro pertinente di prestare solidarietà ad altri Stati membri conformemente al presente articolo.» ; e) i paragrafi 12, 13 e 14 sono soppressi; f) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi immediatamente dopo la dichiarazione della fine di un'emergenza o nel momento in cui la Commissione, conformemente all', paragrafo 8, primo comma, giunge alla conclusione che la dichiarazione di un'emergenza non è o non è più giustificata.» ; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Cooperazione tra Stati membri connessi indirettamente che utilizzano misure di mercato (“misure volontarie”) 1.   Fatto salvo il principio della solidarietà energetica, il presente articolo si applica quando gli Stati membri che sono connessi indirettamente attraverso un altro Stato membro e che hanno ricevuto una richiesta di contributo volontario a norma del paragrafo 2 del presente articolo contribuiscono a fornire i volumi di gas richiesti a norma dell', paragrafo 1 o 2, utilizzando le misure volontarie di cui all', paragrafo 3, lettera c). 2.   Lo Stato membro che chiede solidarietà a norma dell' può inviare una richiesta di contributo volontario sulla base di misure di mercato contemporaneamente a uno o più altri Stati membri connessi indirettamente al fine di individuare l'offerta o la combinazione di offerte più vantaggiose sulla base del costo, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione degli approvvigionamenti di gas a norma dell', paragrafo 4. Le richieste a norma del primo comma del presente articolo sono presentate agli Stati membri connessi indirettamente che sono potenzialmente in grado di fornire volumi di gas sulla base di misure volontarie, come pure alla Commissione e ai responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell', paragrafo 1, lettera g), almeno 48 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. Tali richieste comprendono come minimo le informazioni di cui all', paragrafo 8 ter, primo comma. Gli Stati membri che ricevono la richiesta a norma del primo comma del presente articolo rispondono allo Stato membro richiedente e informano entro 18 ore la Commissione e i responsabili per la gestione della crisi designati a norma dell', paragrafo 1, lettera g), indicando se sono in grado di effettuare un’offerta di volumi di gas sulla base di misure volontarie. La risposta comprende come minimo le informazioni di cui all', paragrafo 8 bis. Gli Stati membri possono rispondere indicando la loro incapacità di contribuire utilizzando misure di mercato. 3.   Quando la somma dei volumi di gas risultanti dalle offerte a norma dell', paragrafi 1 e 2, e dalle offerte a norma del presente articolo non raggiunge i volumi richiesti, le offerte a norma del presente articolo sono selezionate automaticamente. Quando la somma dei volumi di gas risultanti dalle offerte a norma dell', paragrafi 1 e 2, e dalle offerte a norma del presente articolo supera i volumi richiesti, le offerte a norma del presente articolo sono prese in considerazione nel processo di selezione delle offerte a norma dell', paragrafo 4, e lo Stato membro richiedente, previa consultazione di tutti gli Stati membri interessati, cerca l'offerta o la combinazione di offerte più vantaggiose tra le offerte a norma dell' o del presente articolo sulla base dei costi, della velocità di distribuzione, dell'affidabilità e della diversificazione. Se i contributi di cui al presente articolo sono selezionati dagli Stati membri richiedenti, la richiesta a norma dell', paragrafi 1 e 2, è ridimensionata di conseguenza. Lo Stato membro richiedente comunica agli Stati membri interessati i volumi selezionati entro sei ore dal ricevimento dell'offerta e come minimo 24 ore prima del termine di consegna indicato per il gas. 4.   Se uno Stato membro connesso indirettamente fornisce allo Stato membro richiedente un contributo volontario sulla base di misure di mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'equa compensazione non supera i costi ragionevoli e può includere i costi di cui all', paragrafo 8 bis, secondo comma. L'importo finale dell'equa compensazione è soggetto al meccanismo di controllo ex-post di cui all', paragrafo 8 quater. 5.   I gestori dei sistemi di trasporto degli Stati membri interessati cooperano e si scambiano informazioni utilizzando il sistema regionale di coordinamento per il gas istituito dall'ENTSOG a norma dell', paragrafo 6, al fine di individuare le capacità di interconnessione disponibili entro sei ore dalla richiesta di uno Stato membro o della Commissione. L'ENTSOG informa di conseguenza la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati.» ; 11) all', paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Dopo un'emergenza l'autorità competente di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla fine dell'emergenza, una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, anche con la valutazione dell'impatto economico dell'emergenza, dell'impatto sul comparto dell'energia elettrica e dell'assistenza prestata o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. Ove opportuno, tale valutazione comprende una descrizione dettagliata delle circostanze che hanno portato all'attivazione del meccanismo di cui all' e delle condizioni a cui è stata ricevuta la fornitura di gas mancante, inclusi il prezzo e la compensazione finanziaria corrisposti e, se del caso, le motivazioni per cui non sono state accettate le offerte di solidarietà e/o non è stato fornito il gas. La suddetta valutazione è messa a disposizione del GCG e si riflette negli aggiornamenti dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza.» ; 12) all'articolo 17 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   La relazione che la Commissione deve presentare entro il 28 febbraio 2025 comprende anche una valutazione generale dell'applicazione degli articoli da 6 bis a 6 quinquies, dell', paragrafo 1 e paragrafo 4, lettera g), dell', dell'articolo 13 bis, dell', paragrafo 3, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 18 bis, dell', paragrafo 4, e degli allegati I bis e I ter. La relazione è accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.» ; 13) l' è così modificato: a) al paragrafo 2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente: «Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 agosto 2024.» ; b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 8, all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all'articolo 8 bis, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.» ; c) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 8, dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 5, o dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.» ; 14) l'allegato VI è così modificato: a) alla sezione 5, primo comma, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino «le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,» è aggiunto il trattino seguente: «— le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,» ; b) alla sezione 11.3, primo comma, lettera a), secondo comma, dopo il secondo trattino «le misure intese a diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento,» è aggiunto il trattino seguente: «— le misure intese a evitare l'accumulo di capacità,».
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