Art. 7
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno
1. I gestori delle reti dell'idrogeno offrono i propri servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete, a condizioni contrattuali equivalenti per lo stesso servizio. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano sul loro sito web le condizioni contrattuali e le tariffe applicate per l'accesso alla rete e, se del caso, gli oneri di bilanciamento.
2. La capacità massima della rete dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e del funzionamento efficiente e sicuro della rete.
3. La durata massima dei contratti di capacità è di 20 anni per le infrastrutture completate prima del 1o gennaio 2028 e di 15 anni per le infrastrutture completate in tale data o successivamente. Le autorità di regolazione hanno il diritto di imporre durate massime più brevi se necessario per garantire il funzionamento del mercato dell'idrogeno, salvaguardare la concorrenza e garantire la futura integrazione transfrontaliera. Nel decidere di imporre una durata massima più breve, le autorità di regolazione tengono conto, tra l'altro, dell'impegno degli utenti della rete di garantire il finanziamento della rete e delle ripercussioni negative sulla pianificazione e sulle possibilità di rifinanziamento.
4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di idrogeno su base non discriminatoria.
5. I gestori delle reti dell'idrogeno valutano periodicamente la domanda di nuovi investimenti del mercato, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficienza dell’uso finale dell'idrogeno.
6. Dal 1o gennaio 2033, le reti dell'idrogeno sono organizzate come sistemi di entrata-uscita.
7. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 6 del presente articolo alle reti dell'idrogeno che beneficiano di una deroga a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788 e non sono collegate a un'altra rete dell'idrogeno.
8. Dal 1o gennaio 2033, o qualora uno Stato membro decida di applicare l'accesso regolamentato per i terzi alle reti dell'idrogeno conformemente all' della direttiva (UE) 2024/1788 prima del 1o gennaio 2033, l' del presente regolamento si applica alle tariffe di accesso alle reti dell'idrogeno e gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all', paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente regolamento si applicano ai gestori delle reti dell'idrogeno. Gli del presente regolamento non si applicano alle reti dell'idrogeno. Tali articoli si applicano solo alle reti del gas naturale.
Le autorità di regolazione consultano le autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi e i pertinenti portatori di interessi prima di adottare una decisione sulla metodologia di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno ai punti di entrata e di uscita nei punti di interconnessione transfrontalieri tra gli Stati membri direttamente connessi, compresi eventuali punti di interconnessione virtuali. Le autorità di regolazione presentano inoltre la metodologia di tariffazione prevista all'ACER. In deroga all', le autorità di regolazione possono decidere di non applicare tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno o, quando la capacità è assegnata mediante asta, di fissare a zero i prezzi di riserva.
Nel decidere il metodo di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell’idrogeno in un punto di interconnessione tra Stati membri, le autorità di regolazione interessate applicano i principi tariffari di cui all', paragrafi 1, 2, 4 e 5 e tengono conto dell'esito delle consultazioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, in particolare delle consultazioni delle autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi, e dell'impatto delle tariffe di accesso alla rete scelte sugli scambi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato negli Stati membri direttamente connessi.
Le autorità di regolazione degli Stati membri direttamente connessi possono chiedere all'ACER di fornire un parere oggettivo sulla metodologia di fissazione delle tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno o dei prezzi di riserva per i punti di entrata e di uscita nei punti di interconnessione transfrontalieri tra tali Stati membri, conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942. L'ACER informa la Commissione di conseguenza, ove opportuno, in conformità dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942. Nel formulare un parere oggettivo, l'ACER effettua la sua valutazione tenendo debitamente conto dei principi tariffari di cui all', paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.
Ulteriori dettagli necessari per attuare il presente paragrafo, in particolare la procedura di consultazione transfrontaliera o la richiesta di un parere dell'ACER, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell', paragrafo 1.
9. Dal 1o gennaio 2033, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno rispettano gli obblighi in capo ai gestori dei sistemi di trasporto di cui agli quando offrono i loro servizi e pubblicano le tariffe per ciascun punto di rete su una piattaforma online gestita dalla rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH). Fino all'adozione, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), di un codice di rete relativo all'allocazione della capacità per le reti di trasporto dell'idrogeno e alla sua entrata in vigore, tale pubblicazione può avvenire tramite link alla pubblicazione delle tariffe sui siti web dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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