Art. 35
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi
I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli e al punto 3 dell’allegato I per un periodo di cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-35