Art. 35

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli e al punto 3 dell’allegato I per un periodo di cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1789:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo