Art. 35 · Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

Art. 35

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

In vigore dal 13 giu 2024
Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità di regolazione e le autorità nazionali in materia di concorrenza, e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli e al punto 3 dell’allegato I per un periodo di cinque anni.
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