Art. 33

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto 1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la capacità e i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete. 2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe. 3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego conformemente agli orientamenti di cui all'allegato I. 4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete. 5.   Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio. 6.   Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto e delle assegnazioni, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema. I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo. 7.   A norma degli del regolamento (UE) 2015/703, i gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate sulla qualità del gas naturale trasportato nelle proprie reti, che potrebbero avere ripercussioni sugli utenti della rete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1789:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo