Art. 37

Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con altri gestori dei sistemi di distribuzione e con i gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione, lo sviluppo del sistema, le nuove connessioni, lo smantellamento e la gestione del sistema al fine di assicurare l'integrità del sistema e di massimizzare la capacità e ridurre al minimo l'uso del gas combustibile.
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