Art. 72
Redazione dei codici di rete per l'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Redazione dei codici di rete per l'idrogeno
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento mediante la redazione di codici di rete nei settori seguenti:
a)
efficienza energetica delle reti e delle componenti del sistema dell'idrogeno, nonché l'efficienza energetica per quanto riguarda la pianificazione della rete e gli investimenti che consentono la soluzione più efficiente sotto il profilo energetico dal punto di vista del sistema;
b)
norme in materia di interoperabilità per la rete dell'idrogeno, che comprendano anche gli accordi di interconnessione, le unità, lo scambio di dati, la trasparenza, la comunicazione, le disposizioni in materia di informazione e la cooperazione tra i partecipanti al mercato pertinenti, nonché la qualità dell'idrogeno, comprese specifiche comuni ai punti di interconnessione e standardizzazione, odorizzazione, analisi costi-benefici per eliminare le restrizioni ai flussi transfrontalieri dovute a differenze nella qualità dell'idrogeno e riferire sulla qualità dell'idrogeno;
c)
norme relative al sistema di compensazione finanziaria per le infrastrutture transfrontaliere per l'idrogeno di cui all’ della direttiva (UE) 2024/1788;
d)
norme sull'allocazione della capacità e sulla gestione della congestione, comprese le norme sulla cooperazione in relazione alle procedure di manutenzione e sul calcolo della capacità che incidono sull'allocazione della capacità, la standardizzazione dei prodotti e delle unità di capacità, compresa l'aggregazione, la metodologia di allocazione, compresi gli algoritmi d'asta, la sequenza e la procedura per la capacità esistente, incrementale, continua e interrompibile, le piattaforme di prenotazione della capacità, il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, i sistemi meccanismi «use-it-or-lose-it» a breve e a lungo termine o qualsiasi altro sistema di gestione delle congestioni che impedisce l'accumulo di capacità;
e)
norme relative alle strutture tariffarie armonizzate per l'accesso alla rete dell'idrogeno, comprese le tariffe ai punti di interconnessione di cui all', paragrafo 8, le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, i relativi obblighi di consultazione e pubblicazione anche per quanto riguarda i ricavi consentiti o previsti, nonché il calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard e i ricavi consentiti;
f)
le norme per stabilire il valore degli attivi trasferiti e l'onere specifico;
g)
le norme per stabilire la ripartizione intertemporale dei costi;
h)
regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilanciamento giornaliero e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;
i)
aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di idrogeno, comprese le norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione mediante la redazione di codici di rete nel settore delle norme in materia di trasparenza che attuano l', inclusi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma della comunicazione di informazioni da parte dei gestori della rete dell'idrogeno, e che attuano il punto 4 dell'allegato I, inclusi dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni di cui gli utenti della rete hanno bisogno per una accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli sul calendario.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. Previa consultazione dell'ACER, dell'ENNOH e, se del caso, della REGST del gas o dell'EU DSO, nonché delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce ogni tre anni un elenco di priorità in cui sono individuati i settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo da includere nell'elaborazione dei codici di rete. La Commissione stabilisce il primo elenco di priorità per l'elaborazione dei codici di rete per l'idrogeno entro un anno dall'istituzione dell'ENNOH in base a quanto previsto dall'.
4. La Commissione chiede all'ACER di presentarle, entro un periodo ragionevole non superiore a sei mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, orientamenti quadro non vincolanti che fissino principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. La richiesta della Commissione può includere condizioni alle quali gli orientamenti quadro devono rispondere. Tali orientamenti quadro contribuiscono all'integrazione del mercato alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato. Su richiesta motivata dell'ACER, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione degli orientamenti quadro.
5. L'ACER procede alla consultazione dell'ENNOH e, se del caso, della REGST del gas, nonché delle altre parti interessate sugli orientamenti quadro per un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
6. L'ACER presenta alla Commissione gli orientamenti quadro qualora richiesto a norma del paragrafo 4.
7. Se ritiene che gli orientamenti quadro non contribuiscano all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, la Commissione può chiedere all'ACER di riesaminarli entro un termine ragionevole e di ripresentarli alla Commissione.
8. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 4 o 7, l'ACER non presenta o non ripresenta gli orientamenti quadro, questi sono elaborati dalla stessa Commissione.
9. La Commissione chiede all'ENNOH di presentare all'ACER una proposta di codice di rete conformemente ai pertinenti orientamenti quadro entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi, dal ricevimento della richiesta della Commissione.
10. L'ENNOH riunisce un comitato di redazione che lo assista nello sviluppo del codice di rete. Il comitato di redazione è composto da rappresentanti dell'ACER, della REGST del gas, dell'ENTSO-E, ove opportuno dell'EU DSO, e da un numero contenuto delle principali parti interessate coinvolte. L'ENNOH sviluppa proposte di codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2, ove richiesto dalla Commissione a norma del paragrafo 9.
11. L'ACER riesamina la proposta di codice di rete, si assicura che sia conforme ai pertinenti orientamenti quadro e contribuisca all'integrazione del mercato, alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al corretto funzionamento del mercato, e invia il codice di rete riveduto alla Commissione entro sei mesi dal ricevimento della proposta. Nella proposta inviata alla Commissione l'ACER tiene conto delle opinioni fornite da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta di codice di rete, coordinate dall'ENNOH, e consulta le parti interessate pertinenti in merito alla versione riveduta della proposta di codice di rete da inviare alla Commissione.
12. Se l'ENNOH non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione conformemente al paragrafo 9, quest'ultima può chiedere all'ACER di elaborare un progetto di codice di rete in base ai pertinenti orientamenti quadro. Ai fini dell'elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'ACER può avviare un'ulteriore consultazione. L'ACER presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.
13. La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora l'ENNOH non abbia elaborato un codice di rete o l'ACER non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 12, ovvero su raccomandazione dell'ACER ai sensi del paragrafo 11, uno o più codici di rete nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2.
14. Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa di cui al paragrafo 13, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'ACER, dell'ENNOH, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete.
15. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che l'ENNOH sviluppi orientamenti non vincolanti nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, laddove non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessagli dalla Commissione. L'ENNOH trasmette tali orientamenti all'ACER per parere, che deve essere debitamente tenuto in considerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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