Art. 66

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno 1.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete dell'idrogeno per ottenere un effettivo accesso alla rete. 2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete dell'idrogeno, a partire dal 1o gennaio 2031 i gestori delle reti dell'idrogeno o le autorità di regolazione competenti pubblicano informazioni complete su derivazione, metodologia e struttura delle tariffe. 3.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti la qualità dell'idrogeno trasportato nelle proprie reti, che può avere ripercussioni sugli utenti della rete. 4.   I punti pertinenti di una rete dell'idrogeno su cui devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete dell'idrogeno. 5.   I gestori delle reti dell'idrogeno diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio. 6.   I gestori delle reti dell'idrogeno rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante ed ex post, comprese una previsione periodica e le informazioni registrate. L'autorità di regolazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori delle reti dell'idrogeno. 7.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori delle reti dell'idrogeno le informazioni di cui al presente articolo. 8.   Ulteriori dettagli necessari per attuare gli obblighi di trasparenza che incombono ai gestori delle reti dell'idrogeno, compresi maggiori dettagli sul contenuto, la frequenza e la forma delle informazioni comunicate dai gestori delle reti dell'idrogeno, sono stabiliti in un codice di rete definito a norma dell', paragrafo 2.
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Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori delle reti dell'idrogeno (Art. 66 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo