Art. 65

Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno 1.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENNOH per contribuire ai compiti di cui all'. 2.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e assicurano l'interoperabilità di un sistema dell'idrogeno dell'Unione interconnesso al fine di agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra gestori di reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti.
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