Art. 65 · Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

Art. 65

Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione regionale dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno 1.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno instaurano una cooperazione regionale nell'ambito dell'ENNOH per contribuire ai compiti di cui all'. 2.   I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e assicurano l'interoperabilità di un sistema dell'idrogeno dell'Unione interconnesso al fine di agevolare la cooperazione commerciale e operativa tra gestori di reti di trasporto dell'idrogeno adiacenti.
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