Art. 68

Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno Si presume che le pratiche conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 1, lettera b).
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Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno (Art. 68 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo