Art. 69
Specifiche comuni per l'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Specifiche comuni per l'idrogeno
1. La Commissione può stabilire specifiche comuni in un codice di rete a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all' della direttiva (UE) 2024/1788, se:
a)
tali prescrizioni non sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
b)
la Commissione ha chiesto, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali prescrizioni ed è stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
i)
la richiesta della Commissione non è stata accolta da alcuna organizzazione europea di normazione;
ii)
la Commissione osserva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie;
iii)
un'organizzazione europea di normazione ha stabilito una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione; o
c)
la Commissione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
2. Nella fase precoce dell'elaborazione del progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni di cui al paragrafo 1, la Commissione raccoglie i pareri degli organismi o gruppi di esperti competenti istituiti a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi. Sulla base di tale consultazione, la Commissione elabora il progetto di atto di esecuzione.
3. Le pratiche conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
4. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o parti di essi, che riguardano le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-69