Art. 11

Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL

In vigore dal 13 giu 2024
Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di stoccaggio di idrogeno e agli impianti di GNL 1.   La capacità massima degli impianti di stoccaggio di gas naturale, degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di idrogeno o dei terminali dell'idrogeno è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema. 2.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno, i gestori dei terminali dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'allocazione della capacità, che: a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture; b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati. 3.   I contratti d'utilizzo dei terminali del GNL, dei terminali dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e degli impianti di stoccaggio del gas naturale comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale: a) il gestore del sistema offre senza ritardo sul mercato primario la capacità non usata e, per gli impianti di stoccaggio del gas naturale, tale capacità è offerta almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; b) gli utenti possono rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario; c) entro il 5 febbraio 2026, i gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei terminali dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio di gas naturale, individualmente o congiuntamente con altri operatori analoghi, garantiscono che sia disponibile una piattaforma di prenotazione trasparente e non discriminatoria per gli utenti degli impianti di GNL, dei terminali dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio di idrogeno e degli impianti di stoccaggio di gas naturale per consentire a tali utenti di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario a norma della lettera b).
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