Art. 10
Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto
1. La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all', paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.
2. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'allocazione della capacità, che:
a)
forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e in soluzioni alternative sul versante della domanda che non richiedono investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;
b)
garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e
c)
sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.
3. Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:
a)
in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e
b)
gli utenti della rete possono rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.
Per quanto concerne il primo comma, lettera a), uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.
4. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda del mercato di nuovi investimenti tenendo conto dello scenario comune elaborato per il piano decennale di sviluppo della rete a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788 e della sicurezza dell'approvvigionamento.
Storico versioni
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