Art. 10

Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

In vigore dal 13 giu 2024
Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto 1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all', paragrafo 3, è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete. 2.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'allocazione della capacità, che: a) forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e in soluzioni alternative sul versante della domanda che non richiedono investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale; b) garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e c) sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri. 3.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi: a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e b) gli utenti della rete possono rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Per quanto concerne il primo comma, lettera a), uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto. 4.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda del mercato di nuovi investimenti tenendo conto dello scenario comune elaborato per il piano decennale di sviluppo della rete a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788 e della sicurezza dell'approvvigionamento.
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Principi dei meccanismi di allocazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo