Art. 8

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno 1.   I gestori dei sistemi di GNL, i gestori dei terminali dell'idrogeno, i gestori dello stoccaggio di idrogeno e i gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale: a) offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL, un gestore dei terminali dell'idrogeno, un gestore dello stoccaggio di idrogeno o un gestore dei sistemi di stoccaggio di gas naturale offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti; b) offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas naturale e dell'idrogeno e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete dell'idrogeno; e c) rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di GNL, degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali dell'idrogeno o degli impianti di stoccaggio di idrogeno, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità di regolazione. 2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio di gas naturale e gestore dello stoccaggio dell'idrogeno: a) fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione; b) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine; c) offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti la capacità di stoccaggio. 3.   Ciascun gestore dei sistemi di GNL offre agli utenti degli impianti di GNL servizi sia aggregati che disaggregati all'interno dell'impianto di GNL in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dell'impianto di GNL. 4.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio del gas naturale e i contratti di utilizzo degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei terminali dell'idrogeno non comportano tariffe arbitrariamente più elevate se sono sottoscritti: a) al di fuori di un «anno gas», con una data di inizio non standard; o b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard su base annuale. 5.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate. 6.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL o dei terminali dell'idrogeno e delle capacità di stoccaggio di gas naturale o idrogeno sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e consentono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio. 7.   I paragrafi da 1 a 6 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le forniture di GNL dalla Federazione russa e dalla Bielorussia, per un periodo determinato, prorogabile se giustificato, limitando le offerte anticipate da parte di un singolo utente della rete o la fornitura di capacità di un impianto GNL a un singolo utente della rete per forniture dalla Federazione russa o dalla Bielorussia, ove necessario per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione, a condizione che tali misure: a) non perturbino indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale e i flussi transfrontalieri di gas naturale tra gli Stati membri e non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro; b) rispettino il principio della solidarietà energetica; c) siano adottate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. Tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma possono tendere a diversificare l'approvvigionamento di GNL al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dal gas naturale russo, qualora si possa dimostrare che tali misure sono necessarie per tutelare i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e quelli dell'Unione. Prima di decidere in merito a una misura di cui al primo comma, lo Stato membro interessato consulta la Commissione e, nella misura in cui possano essere interessati dalla limitazione in questione, altri Stati membri, le parti contraenti della Comunità dell'energia, i paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Gli Stati membri interessati tengono nella massima considerazione la situazione in tali Stati membri e paesi terzi e le eventuali preoccupazioni sollevate al riguardo da detti Stati membri e paesi terzi o dalla Commissione.
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Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio di gas naturale, ai terminali dell'idrogeno, agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio di idrogeno (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo