Art. 12

Scambio di diritti di capacità

In vigore dal 13 giu 2024
Scambio di diritti di capacità Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio del gas naturale, dei sistemi di GNL, della rete di trasporto dell'idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dello stoccaggio di idrogeno adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL, di terminali dell'idrogeno, di impianti di stoccaggio del gas naturale e di impianti di stoccaggio dell'idrogeno sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema. I contratti e le procedure armonizzati sono notificati alle autorità di regolazione.
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