Art. 14
Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete di trasporto dell'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Certificazione dei gestori del sistema di trasporto e dei gestori della rete di trasporto dell'idrogeno
1. La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto o di un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di cui all', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 non appena la riceve. Entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricezione di detta notifica, la Commissione trasmette il proprio parere alla competente autorità di regolazione circa la sua compatibilità con l', paragrafo 2, o l', nonché l' della direttiva (UE) 2024/1788 per i gestori dei sistemi di trasporto, o l' di detta direttiva per i gestori della rete di trasporto dell'idrogeno, a seconda dei casi.
Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'ACER di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità di regolazione. In tal caso, il periodo di 50 giorni lavorativi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori 50 giorni lavorativi.
In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non abbia obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.
2. Entro 50 giorni lavorativi dalla ricezione di un parere della Commissione ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di regolazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, tenendo nella massima considerazione detto parere. La decisione dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
3. In ogni momento durante la procedura le autorità di regolazione o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto, ad un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.
4. Le autorità di regolazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all' per integrare il presente regolamento fornendo orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
6. Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva (UE) 2024/1788, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolazione si conforma alla decisione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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