Art. 68
Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno
In vigore dal 13 giu 2024
Presunzione di conformità delle pratiche rispetto alle norme armonizzate per l'idrogeno
Si presume che le pratiche conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-68