Art. 74

Orientamenti

In vigore dal 13 giu 2024
Orientamenti 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori in cui tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete a norma degli . Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per integrare il presente regolamento mediante la redazione di orientamenti nei settori seguenti: a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli ; b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di allocazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli ; c) dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli ; d) dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma degli . 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli orientamenti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, allo scopo di specificare: a) i dettagli delle informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto, a norma degli ; b) i dettagli dei principi dei meccanismi di allocazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione, in attuazione degli ; c) i dettagli delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, in attuazione dell', paragrafo 1; d) i dettagli della definizione di tutti i punti pertinenti, le informazioni da pubblicare e il calendario per gli obblighi di trasparenza, in attuazione dell’; e) i dettagli sul formato e sul contenuto delle informazioni tecniche sull’accesso alla rete che devono essere pubblicate dai gestori delle reti dell’idrogeno, in attuazione dell’. 5.   Nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta: a) l’ACER, la REGST del gas e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti il gas naturale; b) l’ACER, l’ENNOH e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti l’idrogeno.
Storico versioni

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