Art. 74
Orientamenti
In vigore dal 13 giu 2024
Orientamenti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti vincolanti nei settori elencati nel presente articolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare orientamenti nei settori in cui tali atti potrebbero essere elaborati anche nell'ambito della procedura dei codici di rete a norma degli . Tali orientamenti sono adottati, a seconda della rispettiva delega di potere di cui al presente regolamento, sotto forma di atti delegati o di esecuzione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', per integrare il presente regolamento mediante la redazione di orientamenti nei settori seguenti:
a)
dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli ;
b)
dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di allocazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli ;
c)
dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli ;
d)
dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma degli .
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare gli orientamenti stabiliti nell'allegato I del presente regolamento, allo scopo di specificare:
a)
i dettagli delle informazioni da pubblicare sulla metodologia utilizzata per determinare i ricavi regolamentati del gestore del sistema di trasporto, a norma degli ;
b)
i dettagli dei principi dei meccanismi di allocazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione, in attuazione degli ;
c)
i dettagli delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema del gas naturale, in attuazione dell', paragrafo 1;
d)
i dettagli della definizione di tutti i punti pertinenti, le informazioni da pubblicare e il calendario per gli obblighi di trasparenza, in attuazione dell’;
e)
i dettagli sul formato e sul contenuto delle informazioni tecniche sull’accesso alla rete che devono essere pubblicate dai gestori delle reti dell’idrogeno, in attuazione dell’.
5. Nel modificare gli orientamenti, la Commissione consulta:
a)
l’ACER, la REGST del gas e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti il gas naturale;
b)
l’ACER, l’ENNOH e l’EU DSO e, qualora pertinente, le altre parti interessate per gli orientamenti riguardanti l’idrogeno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-74