Art. 52

Meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

In vigore dal 13 giu 2024
Meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno 1.   La Commissione può istituire un meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno, compresi gli elementi specificati al paragrafo 2, da attuare nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno. Tale meccanismo volontario può rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2029. 2.   La Commissione può affidare al pertinente prestatore di servizi, applicando per analogia la procedura di cui agli , l'attuazione, in particolare, ma non esclusivamente, degli elementi seguenti: a) la raccolta e l'elaborazione dei dati di mercato relativi, ad esempio, alla disponibilità di infrastrutture o allo sviluppo dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno, al fine di rafforzare la trasparenza dello sviluppo del mercato dell'idrogeno; b) la raccolta e la valutazione delle domande degli acquirenti; c) la raccolta delle offerte di idrogeno dei fornitori; d) l'accesso di fornitori e acquirenti alle informazioni pertinenti e necessarie raccolte a norma del presente paragrafo, previo consenso degli stessi e nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza. 3.   Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri possono fornire un sostegno di liquidità per l'idrogeno, comprese garanzie, nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno e in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato se del caso. 4.   Il coordinamento e lo scambio di informazioni in relazione al meccanismo di cui al paragrafo 1 possono essere agevolati dal pertinente gruppo di coordinamento, distinto dai gruppi di esperti dedicati al gas naturale. Nel caso dell'idrogeno, tale gruppo di coordinamento è istituito e svolge le sue attività nell'ambito di quelle della Banca europea dell'idrogeno. 5.   Prima della scadenza del meccanismo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'efficacia di tale meccanismo. In particolare, la Commissione valuta il contributo di tale meccanismo allo sviluppo del mercato dell'idrogeno nell'Unione. Se del caso, tale valutazione può essere corredata di una proposta legislativa volta a sviluppare un meccanismo di aggregazione della domanda e dell’acquisto in comune di idrogeno volontari.
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