Art. 5

Separazione delle RAB

In vigore dal 13 giu 2024
Separazione delle RAB 1.   Qualora fornisca servizi regolamentati per il gas naturale, l'idrogeno o l'energia elettrica, il gestore del sistema di trasporto, un gestore del sistema di distribuzione o il gestore della rete dell'idrogeno rispetta l'obbligo di separazione della contabilità di cui all' della direttiva (UE) 2024/1788 e all' della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e dispone di una RAB distinta per gli attivi di gas naturale, idrogeno o energia elettrica. Tale RAB distinta provvede affinché: a) i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi regolamentati specifici possano essere utilizzati solo per recuperare il capitale e le spese operative corrispondenti agli attivi inclusi nella RAB per cui sono stati prestati i servizi regolamentati; b) quando gli attivi sono trasferiti a una RAB diversa, il loro valore sia definito, soggetto a revisione e approvazione da parte dell'autorità di regolazione e tale da evitare sovvenzioni incrociate. 2.   Uno Stato membro non autorizza trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti ai sensi del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono consentire ai gestori delle reti dell'idrogeno di ripartire nel tempo il recupero dei costi della rete dell'idrogeno mediante tariffe di accesso alla rete, al fine di garantire che gli utenti futuri contribuiscano debitamente ai costi iniziali di sviluppo della rete dell'idrogeno. Tale ripartizione intertemporale dei costi e la relativa metodologia sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. Gli Stati membri possono adottare misure, come una garanzia statale, per coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno associato al tardivo recupero dei costi iniziali derivante dall'applicazione della ripartizione intertemporale dei costi, a condizione che tali misure siano conformi all'articolo 107 TFUE. 4.   In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati distinti ai sensi del paragrafo 1, purché l'autorità di regolazione abbia stabilito che il finanziamento delle reti mediante tariffe di accesso alla rete corrisposte unicamente dagli utenti della rete non è economicamente sostenibile. Nella sua valutazione l'autorità di regolazione tiene conto, tra l'altro, del valore dei trasferimenti finanziari previsti, delle sovvenzioni incrociate tra gli utenti delle rispettive reti che ne derivano e dell'efficienza in termini di costi di tali trasferimenti finanziari. Ai trasferimenti finanziari ai sensi del presente paragrafo si applicano le condizioni seguenti: a) tutti i ricavi necessari per il trasferimento finanziario sono riscossi sotto forma di onere specifico; b) l'onere specifico è riscosso solo dai punti di uscita per i clienti finali situati negli stessi Stati membri del beneficiario del trasferimento finanziario; c) l'onere specifico e il trasferimento finanziario o le metodologie su cui si basa il loro calcolo sono approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità di regolazione; d) l'onere specifico e il trasferimento finanziario approvati e le metodologie, se approvate, sono pubblicati non oltre trenta giorni prima della rispettiva data di attuazione; e) lo Stato membro ha comunicato alla Commissione e all'ACER di aver autorizzato i trasferimenti finanziari. 5.   L'autorità di regolazione può approvare un trasferimento finanziario e un onere specifico di cui al paragrafo 4 alle seguenti condizioni: a) le tariffe di accesso alla rete sono applicate agli utenti della RAB che beneficia di un trasferimento finanziario; b) la somma dei trasferimenti finanziari e dei ricavi dei servizi riscossi attraverso le tariffe di accesso alla rete non è superiore ai ricavi consentiti o previsti; c) un trasferimento finanziario è approvato per un periodo di tempo limitato e tale periodo non supera un terzo del rimanente periodo di ammortamento dell'infrastruttura interessata. 6.   Entro il 5 agosto 2025 l'ACER formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi di distribuzione, ai gestori delle reti dell'idrogeno e alle autorità di regolazione in merito alle metodologie per determinare la ripartizione intertemporale dei costi. L'ACER aggiorna le raccomandazioni di cui al primo comma almeno ogni due anni. L'ACER può formulare raccomandazioni ai gestori del sistema di trasporto, ai gestori del sistema di distribuzione, ai gestori della rete dell'idrogeno e alle autorità di regolazione in merito alle metodologie per: a) determinare il valore degli attivi trasferiti a un'altra RAB e la destinazione di eventuali profitti e perdite che ne derivino; b) calcolare l'entità e la durata massima del trasferimento finanziario e dell'onere specifico; c) definire i criteri per ripartire i contributi all'onere specifico tra i clienti finali collegati alla RAB.
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