Art. 3

Principi generali

In vigore dal 13 giu 2024
Principi generali Gli Stati membri, le autorità di regolazione designate a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788 («autorità di regolazione»), i gestori dei sistemi del gas naturale o dei sistemi dell'idrogeno e i gestori delegati, quali i responsabili dell'area di mercato o i gestori delle piattaforme di prenotazione, provvedono a che i mercati del gas naturale e dell'idrogeno siano gestiti secondo i seguenti principi: a) i prezzi del gas naturale e dell'idrogeno si formano in base alla domanda e all'offerta; b) i gestori dei sistemi di trasporto e i gestori dei sistemi di distribuzione, nonché i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno cooperano tra loro per offrire agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità di entrata e di uscita in modo indipendente; il gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno, è trasportato mediante il sistema di entrata-uscita piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali; c) le tariffe applicate ai punti di entrata e di uscita del sistema del gas naturale e del sistema dell'idrogeno sono strutturate in modo da contribuire all'integrazione del mercato, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e promuovere l'interconnessione tra le reti del gas naturale e tra le reti dell'idrogeno; d) le imprese che operano nello stesso sistema di entrata-uscita scambiano gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno nel punto di scambio virtuale; i produttori di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio hanno pari accesso al punto di scambio virtuale, indipendentemente dal fatto che siano connessi al sistema di distribuzione o al sistema di trasporto; il gas naturale e, dal 2033, l’idrogeno può essere scambiato fisicamente ai punti di entrata dai paesi terzi o ai punti di uscita verso i medesimi; e) gli utenti della rete hanno la responsabilità di bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da ridurre al minimo la necessità per i gestori del sistema di trasporto e per i gestori delle reti del trasporto dell'idrogeno di intraprendere azioni di bilanciamento; f) le azioni di bilanciamento sono eseguite sulla base di prodotti standardizzati conformemente al codice di rete relativo al bilanciamento istituito a norma del presente regolamento e condotte su una piattaforma di scambio o mediante servizi di bilanciamento conformemente a tale codice di rete; g) le regole di mercato evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all'offerta di gas naturale e di idrogeno; h) le regole di mercato garantiscono che i mercati del gas naturale e dell'idrogeno adottino un approccio incentrato sul consumatore ed efficiente sotto il profilo energetico; i) le regole di mercato favoriscono l'emergere e il funzionamento di scambi liquidi di gas naturale e di idrogeno, promuovendo la formazione e la trasparenza dei prezzi; j) le regole di mercato permettono la decarbonizzazione dei sistemi del gas naturale e dei sistemi dell'idrogeno, anche consentendo di integrare nei mercati del gas naturale e dell'idrogeno il gas da fonti rinnovabili e incentivando il risparmio e l'efficienza energetici, la riduzione della domanda, la flessibilità della domanda e l'integrazione dei sistemi energetici, nonché agevolando il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia; k) le regole di mercato offrono adeguati incentivi d'investimento, in particolare per quanto concerne gli investimenti a lungo termine in un sistema del gas naturale e del sistema dell'idrogeno decarbonizzato e sostenibile, per lo stoccaggio dell'energia, l'efficienza energetica, la riduzione della domanda e una gestione della domanda tale da soddisfare il fabbisogno del mercato e le esigenze di integrazione dei sistemi, e agevolano la concorrenza leale e la sicurezza dell'approvvigionamento, nel contempo attuando il principio dell'efficienza energetica al primo posto con l'evitare incentivi agli investimenti che generano beni ad alta svalutazione; l) le norme relative alla pianificazione della rete riguardano, se del caso, l'utilizzo dell'idrogeno per i settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra, incoraggiano misure volte a ridurre la domanda di gas fossile e contribuiscono all'uso prudente e razionale delle risorse naturali nonché al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia; m) eventuali ostacoli ai flussi transfrontalieri di gas naturale e di idrogeno tra i sistemi di entrata-uscita sono eliminati; n) le regole di mercato agevolano la cooperazione e l'integrazione a livello regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1789:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo