Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento: a) stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno e contribuire alla flessibilità del sistema energetico; e b) facilita l’emersione e la gestione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno trasparenti e correttamente funzionanti, caratterizzati da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento e fornisce meccanismi mediante i quali armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno. Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono: a) la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le metodologie per il calcolo delle tariffe, nonché l'accesso alla rete del gas naturale, ad eccezione degli impianti di stoccaggio del gas naturale, b) l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione, c) la definizione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilanciamento, agevolando lo scambio di capacità. Il presente regolamento, ad eccezione dell', paragrafo 5, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio di gas naturale e agli impianti di stoccaggio di idrogeno di cui all', paragrafo 3 o 4, o all', della direttiva (UE) 2024/1788. Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788, un ente o organo, incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, il quale è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell' del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1788.
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