Art. 82
Riesame e relazioni
In vigore dal 13 giu 2024
Riesame e relazioni
1. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, ove opportuno necessario, di proposte legislative.
2. Entro il 5 agosto 2029, la Commissione può elaborare una relazione in cui valuta come consentire una maggiore integrazione del sistema e come sfruttare ulteriori sinergie tra i settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas naturale, compresa la valutazione della possibilità di una cooperazione rafforzata o di una maggiore integrazione tra l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di proposte legislative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-82