Art. 82

Riesame e relazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Riesame e relazioni 1.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, ove opportuno necessario, di proposte legislative. 2.   Entro il 5 agosto 2029, la Commissione può elaborare una relazione in cui valuta come consentire una maggiore integrazione del sistema e come sfruttare ulteriori sinergie tra i settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas naturale, compresa la valutazione della possibilità di una cooperazione rafforzata o di una maggiore integrazione tra l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di proposte legislative.
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Riesame e relazioni (Art. 82 Regolamento (UE) 2024/1789) — Testo vigente | Portale Normativo