Art. 26

Compiti della REGST del gas

In vigore dal 13 giu 2024
Compiti della REGST del gas 1.   La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui all', paragrafi 1 e 2, su richiesta della Commissione a norma dell', paragrafo 9. Il codice di rete di cui all', paragrafo 2, primo comma, lettera d), è elaborato congiuntamente all'ENNOH. 2.   La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui all', paragrafi 1 e 2, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessa dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'ACER. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas. 3.   La REGST del gas adotta: a) gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca; b) ogni due anni, un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione conformemente all' («piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione»), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento; c) raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto dell'Unione e di paesi terzi; d) raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasporto in merito alla loro cooperazione tecnica con i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno; e) un programma annuale di lavoro; f) una relazione annuale; g) prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale; h) una relazione di monitoraggio della qualità del gas entro il 1o gennaio 2025 e successivamente ogni due anni, che comprenda l'evoluzione dei parametri di qualità del gas, l'evoluzione del livello e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, le previsioni relative all'evoluzione prevista dei parametri di qualità del gas e del volume di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, l'impatto della miscelazione dell'idrogeno sui flussi transfrontalieri, nonché informazioni sui casi relativi a differenze nelle specifiche di qualità del gas o nelle specifiche dei livelli di miscelazione e il modo in cui tali casi sono stati risolti al fine di soddisfare i requisiti di qualità delle diverse applicazioni d'uso finale; i) una relazione annuale che includa la quantità di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio immessi nella rete del gas naturale. La relazione di monitoraggio della qualità del gas di cui al primo comma, lettera h), riguarda anche lo sviluppo per i settori elencati in tale lettera, ove pertinente per la rete di distribuzione, sulla base delle informazioni fornite dall'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») istituito dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) 4.   Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b), riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas naturale a fronte della domanda di gas naturale esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento prevedono specificamente il monitoraggio dei progressi compiuti nella produzione annuale di biometano sostenibile. Qualora sia le prospettive europee sull'adeguatezza di approvvigionamento che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima definitivi aggiornati indichino che la produzione annuale non procede in misura sufficiente o che il consumo di gas naturale non diminuisce in misura sufficiente in considerazione del potenziale disponibile, la Commissione può formulare raccomandazioni agli Stati membri, se necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, reti dell'idrogeno incluse, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano promuove il principio dell'efficienza energetica al primo posto e l'integrazione del sistema energetico. 5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera e), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e un elenco di attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo. 6.   I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero. 7.   La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 13, o dell' e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'ACER e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo. 8.   La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'ACER per svolgere i suoi compiti ai sensi dell', paragrafo 1. 9.   L'ACER esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Se tale piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all' della direttiva (UE) 2024/1788, l'ACER raccomanda alla pertinente autorità di regolazione di modificare il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale a norma dell', paragrafo 5, di detta direttiva e di informarne la Commissione. 10.   Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'. 11.   La REGST del gas coopera con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) e con l'ENNOH.
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