Art. 28
Autorità di regolazione
In vigore dal 13 giu 2024
Autorità di regolazione
Nell'esecuzione dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolazione garantiscono il rispetto del presente regolamento, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74.
Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'ACER a norma del capo V della rifusione della direttiva (UE) 2024/1788.
Storico versioni
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