Art. 30
Costi della REGST del gas
In vigore dal 13 giu 2024
Costi della REGST del gas
I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli del presente regolamento, nonché all' del regolamento (UE) n. 2022/869, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolazione approvano tali costi purché ragionevoli e adeguati.
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