Art. 29
Consultazioni della REGST del gas
In vigore dal 13 giu 2024
Consultazioni della REGST del gas
1. In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione e del programma di lavoro annuale di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione pubblica ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all', paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità di regolazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. La REGST del gas del gas pubblica i progetti dei codici di rete, del piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione e il programma di lavoro annuale per le osservazioni dei portatori di interessi e accorda loro tempo sufficiente perché possano partecipare efficacemente al processo di consultazione. La consultazione mira a enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti interessate nel corso del processo decisionale.
2. Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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