Art. 86

Modifiche del regolamento (UE) 2022/869

In vigore dal 13 giu 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2022/869 Il regolamento (UE) 2022/869 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico 1.   La ENTSO-E e la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) elaborano progetti di metodologie coerenti per i singoli settori, compreso il modello di rete e di mercato dell'energia di cui al paragrafo 10 del presente articolo, per un'analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell'Unione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), d) ed f), e punto 3), del presente regolamento. Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V, si basano su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti e sono coerenti con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, nonché le norme e gli indicatori definiti nell'allegato IV. Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborato dalla ENTSO-E a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943 o dalla ENNOH a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1789. Entro il 24 aprile 2023, la ENTSO-E pubblica e presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia il suo progetto di metodologie coerenti per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi metodologia per un'analisi dei costi-benefici dell'idrogeno a livello di sistema energetico sviluppata dalla ENTSOG entro il 1o settembre 2024 è approvata conformemente alla procedura di cui al presente articolo. Entro il 1o dicembre 2025, l'ENNOH pubblica e presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia il suo progetto di metodologia coerente per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui all', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1789. 2.   Prima di presentare i rispettivi progetti di metodologie agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia a norma del paragrafo 1, la ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i progetti preliminari di metodologie, conducono un approfondito processo di consultazione e chiedono raccomandazioni agli Stati membri e almeno alle organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione e istituito a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 (“EU DSO”), le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i rappresentanti della società civile e, ove ritenuto opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti preliminari di metodologie di cui al primo comma, i portatori di interessi di cui a tale comma possono presentare una raccomandazione. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) può, di propria iniziativa, presentare un parere sui progetti di metodologie. Se del caso, gli Stati membri e i portatori di interessi di cui al primo comma presentano e pubblicano le proprie raccomandazioni e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici presenta il proprio parere all'Agenzia e, se del caso, alla ENTSO-E o all'ENNOH e lo pubblica. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. La ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione. Se la ENTSO-E e l'ENNOH non hanno tenuto in considerazione, o l'hanno fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali o il parere del comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, esse ne indicano i motivi. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione sulla consultazione, l'Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E e all'ENNOH. L'Agenzia notifica il proprio parere alla ENTSO-E, all'ENNOH, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito internet. 4.   Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. Per facilitare la consultazione, la Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere i progetti di metodologie. 5.   Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, di cui ai paragrafi 3 e 4, la ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri e le presentano unitamente al parere dell'Agenzia alla Commissione per la sua approvazione. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione delle metodologie da parte della ENTSO-E e dell'ENNOH, rispettivamente. 6.   Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, conformemente al paragrafo 5, la ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le restrizioni a norma delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. 7.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. In particolare, esse sono modificate dopo la presentazione del modello di rete e di mercato dell'energia di cui al paragrafo 10. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti, indicando i motivi e le scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia. 8.   Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui al punto 1), lettere c) ed e), e ai punti 2), 4) e 5), dell’allegato II, la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di sistema energetico su scala dell'Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con le metodologie sviluppate dalla ENTSO-E e dall'ENNOH. L'Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione, promuove la coerenza di queste metodologie con le metodologie elaborate dalla ENTSO-E e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione degli Stati membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi. 9.   Ogni tre anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia. L'Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui ai punti 1), 2) e 3), dell'allegato II, entro il 24 aprile 2023, nella misura in cui sono disponibili dati per calcolare indicatori e valori di riferimento affidabili. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. L'Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui ai punti 4) e 5) dell’allegato II, entro il 24 aprile 2025. 10.   Entro il 31 ottobre 2025, a seguito di un approfondito processo di consultazione dei portatori di interessi di cui al paragrafo 2, primo comma, la ENTSO-E, la ENTSOG e l'ENNOH trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e progressivamente integrato che assicuri la compatibilità tra le metodologie per i singoli settori sulla base di ipotesi comuni, includa le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas naturale e idrogeno, oltre a quelle per lo stoccaggio del gas naturale, il gas naturale liquefatto e gli elettrolizzatori e riguardi i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica e le relative aree di cui all'allegato I, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V. 11.   Il modello di cui al paragrafo 10 riguarda almeno le interconnessioni dei pertinenti settori in tutte le fasi della pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto concerne gli scenari, le tecnologie e la risoluzione spaziale e l'identificazione di divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti. 12.   Dopo l'approvazione da parte della Commissione del modello di cui al paragrafo 10 secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1, che sono modificate di conseguenza. 13.   Almeno ogni cinque anni, a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, e con maggiore frequenza ove necessario, il modello e le metodologie coerenti dei costi-benefici per i singoli settori sono aggiornati secondo la procedura di cui al paragrafo 7. 14.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789. Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete 1.   Entro il 24 gennaio 2023 l'Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, della REGST del gas, dell'ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti quadro sono regolarmente aggiornati secondo le necessità. Il processo di consultazione per qualsiasi aggiornamento degli orientamenti quadro coinvolge anche l'ENNOH. Gli orientamenti quadro di cui al primo comma fissano i criteri per un'elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto delle migliori pratiche nel campo della valutazione delle infrastrutture e della pianificazione dello sviluppo delle reti. Gli orientamenti quadro mirano inoltre ad assicurare che gli scenari sottostanti dell'ENTSO-E, della REGST del gas e dell'ENNOH siano pienamente in linea con il principio dell'“efficienza energetica al primo posto” e con gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tengono conto degli ultimi scenari della Commissione disponibili, nonché, se del caso, dei piani energetici e climatici nazionali. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire contributi su come garantire la conformità degli scenari con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L'Agenzia tiene debitamente conto di tali contributi negli orientamenti quadro di cui al primo comma. Se l'Agenzia non ha tenuto in considerazione, o l'ha fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, essa ne indica i motivi. 2.   Nell'elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH seguono gli orientamenti quadro dell'Agenzia. Gli scenari comuni comprendono anche una prospettiva a lungo termine di qui al 2050 e includono, se del caso, fasi intermedie. 3.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l'ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, a partecipare al processo di sviluppo degli scenari, in particolare su elementi chiave quali le ipotesi e il modo in cui queste si riflettono nei dati degli scenari. 4.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all'Agenzia, agli Stati membri e alla Commissione per riceverne un parere. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sulla relazione sugli scenari comuni. 5.   Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta il proprio parere sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro di cui al paragrafo 1, primo comma, comprese eventuali raccomandazioni di modifica, all'ENTSO-E, alla REGST del gas, all'ENNOH, agli Stati membri e alla Commissione. Entro lo stesso termine il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire un parere sulla compatibilità degli scenari con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. 6.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri, approva il progetto di relazione sugli scenari comuni o chiede all'ENTSO-E, alla REGST del gas e all'ENNOH di modificarlo. L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione. La Commissione, qualora non approvi la relazione sugli scenari comuni, fornisce un parere motivato all'ENTSO-E, alla REGST del gas e all'ENNOH. 7.   Entro due settimane dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni conformemente al paragrafo 6, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH la pubblicano sui loro siti Internet. Esse pubblicano inoltre i corrispondenti dati in entrata e in uscita in una forma sufficientemente chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti come pure le informazioni sensibili. 8.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789. Individuazione dei divari infrastrutturali 1.   Entro sei mesi dall'approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell', paragrafo 6, e successivamente ogni due anni, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell'ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Nel valutare i divari infrastrutturali, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH basano la loro analisi sugli scenari definiti a norma dell', attuano il principio dell'“efficienza energetica al primo posto” e considerano prioritarie tutte le pertinenti alternative alle nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete. La valutazione dei divari infrastrutturali si concentra, in particolare, sui divari infrastrutturali suscettibili di incidere sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e del suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Prima di pubblicare le rispettive relazioni, l'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l'ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, l'Agenzia e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I. 2.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all'Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri per riceverne un parere. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l'Agenzia presenta un parere all'ENTSO-E, alla REGST del gas o all'ENNOH, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica. 4.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo conto di tale parere e dei contributi degli Stati membri, elabora un progetto di parere e lo presenta all'ENTSO-E, alla REGST del gas o all'ENNOH. 5.   L'ENTSO-E, la REGST del gas e l'ENNOH adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell'Agenzia in linea con i pareri della Commissione e degli Stati membri e le pubblicano. 6.   Fino al 1o gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all' del regolamento (UE) 2024/1789. (*4)  Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e della decisione (EU) 2017/684 e abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj)." (*5)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;" 2) all', è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Negli allegati al presente regolamento, ogni riferimento all’“ENTSOG” si intende fatto a “la REGST del gas e l'ENNOH” ai fini delle disposizioni transitorie in conformità dell' del regolamento (UE) 2024/1789+. A decorrere dal 1o gennaio 2027, ogni riferimento all’“ENTSOG” si intende fatto all’“ENNOH”.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1789:oj#art-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo