Art. 11

In vigore dal 16 apr 2020
1.   Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui agli e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono, nella misura del possibile, procedure per utilizzare prove alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità. 2.   Per gli Stati membri che applicano gli articoli da 2 a 9, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:532:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2020/532 — Testo vigente | Portale Normativo