Art. 14
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892:
a)
nell’anno 2020 i controlli in loco di cui all’articolo 27 di tale regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per l’anno 2019;
b)
la norma secondo cui ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni non si applica ai controlli in loco effettuati nel 2020.
2. In deroga all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell’azione intesa a verificarne l’esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell’anno 2020.
3. In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2020 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, ad una percentuale inferiore a quella fissata dalla citata disposizione, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l’organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.
4. In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2020 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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