Art. 9

In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all’anno di domanda 2020 su almeno lo 0,5 % del numero totale di beneficiari indicati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui l’autorità di controllo competente è responsabile. I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:532:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Regolamento (UE) 2020/532 — Testo vigente | Portale Normativo