Art. 10
In vigore dal 16 apr 2020
Se, a causa delle norme di confinamento messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di completare determinati controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all’anno di domanda 2019 per le misure nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo o in relazione all’anno civile 2019 nel caso delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e non possono ottenere le prove alternative di cui all’, è considerata accettabile la percentuale di controlli in loco realizzata alla data di entrata in vigore delle pertinenti norme di confinamento.
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