Art. 7

In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 50, paragrafo 1, e all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti: a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l’esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente, sulla realizzazione dell’operazione; b) nell’anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno il 3 % della spesa di cui all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all’organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi. I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno civile 2021.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:532:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo