Art. 12

In vigore dal 16 apr 2020
1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. 3.   In deroga all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   Sulla base di un’analisi dei rischi effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2020/532 — Testo vigente | Portale Normativo