Art. 15
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2019-2020, se la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisce agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità a tali disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.
2. In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2019-2020, se la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisce agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità a tale disposizione, detti controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2020.
Storico versioni
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