Art. 18
In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell’anno apicolo 2020 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.
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