Art. 19
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, l’organismo pagatore non è in condizione di effettuare in tempo utile i controlli in loco e fisici di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento, per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882, lo Stato membro interessato può decidere di prorogare i termini per effettuare i controlli per un massimo di 30 giorni dopo la cessazione di validità di tali misure, o di sostituire completamente i controlli in loco, nel periodo in cui sono in atto tali misure, con l’uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, l’organismo pagatore non è in condizione di verificare in loco la presenza e l’integrità dei sigilli, per i prodotti immagazzinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882, lo Stato membro interessato può decidere di sostituire completamente le verifiche in loco nel periodo in cui sono in atto tali misure con l’uso di prove pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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