Art. 16
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, durante il periodo della vendemmia 2020 gli Stati membri non sono in condizione di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all’allegato III, parte II, del citato regolamento, possono derogare a tale numero di campioni.
2. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli in loco nell’anno 2020 in conformità a tale disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.
3. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell’anno 2020 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri non siano in condizione di effettuare tali controlli.
Storico versioni
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