Art. 13
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2020 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.
I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.
3. In deroga all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nell’articolo citato, nell’anno 2020 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:532:oj#art-13