Art. 8
In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all’anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.
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