Art. 5

In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco riguardanti gli animali secondo le modalità previste da tale disposizione, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.
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